NUOVO DECRETO CAM (Criteri ambientali minimi) IN VIGORE DAL 2 FEBBRAIO 2026
Facciamo chiarezza su requisiti e ambiti di applicazione
Dal 2 febbraio 2026 entra ufficialmente in vigore il Decreto CAM – Criteri Ambientali Minimi, un passaggio chiave per il settore edilizio e delle opere pubbliche. E non riguarda solo la Pubblica Amministrazione.
A CHI SI APPLICANO E QUANDO?
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) non sono opzionali e si applicano a un’ampia platea di soggetti e interventi. Rappresentano uno strumento trasversale, che coinvolge pubblico e privato. Conoscerli è il primo passo per evitare errori, contenziosi e rallentamenti.
Chi è obbligato ad applicarli:
Manutenzioni e impianti: nei servizi e lavori di manutenzione di immobili e impianti si applicano solo i criteri pertinenti all’oggetto dell’affidamento. Ciò vuol dire che, se devo effettuare un intervento di manutenzione ad una facciata di un edificio, l’applicazione dei CAM riguarderà solo quella facciata e l’intervento richiesto.
I CAM si applicano anche a:
QUALI CERTIFICAZIONI SONO RICHIESTE DAL DECRETO
Quando parliamo di Criteri Ambientali Minimi, non stiamo parlando di una norma “per pochi addetti ai lavori”: il Decreto CAM coinvolge un intero ecosistema di professionalità senza le quali i criteri stabiliti nel decreto resterebbero solo cosa formale e non applicata.
Il decreto richiede che progettazione, direzione lavori ed esecuzione siano affidate a soggetti competenti, formati e la cui esperienza sia dimostrabile. Tale richiesta è da considerarsi condizione operativa per la conformità dell’intervento.
Vediamo brevemente le richieste per:
PROGETTISTI:
Allo scopo di favorire la formazione e la specializzazione dei tecnici costituenti il gruppo di progettazione, il decreto dice espressamente che al “prestatore di servizi di architettura e ingegneria” verrà attribuito un punteggio per la sua pregressa formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile, dimostrata da certificato rilasciato da un Organismo accreditato.
Le competenze dei progettisti riguardano:
Agli operatori, oltre alla comprovata capacità ed esperienza nell’eseguire l’intervento per cui sono chiamati in cantiere, è richiesto, in taluni casi, anche di certificare le proprie competenze. È il caso ad esempio, dei posatori di sistemi compositi di isolamento termico, le cui competenze vengono certificate in conformità alla norma UNI 11716; o del personale tecnico addetto all’esecuzione delle prove non distruttive, le cui competenze vengono certificate in base alla norma UNI 11931.
IMPRESE e DIRETTORI DEI LAVORI, infine, devono supervisionare ai requisiti obbligatori riguardanti sia gli operatori, affinché abbiano competenze certificate, sia i materiali e i prodotti (ad esempio rispetto alla marcatura ce in conformità alla norma EN 1090-1).
Per rissumere l’obiettivo del Decreto è chiaro:
A CHI SI APPLICANO E QUANDO?
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) non sono opzionali e si applicano a un’ampia platea di soggetti e interventi. Rappresentano uno strumento trasversale, che coinvolge pubblico e privato. Conoscerli è il primo passo per evitare errori, contenziosi e rallentamenti.
Chi è obbligato ad applicarli:
- Enti pubblici e stazioni appaltanti
- Concessionari
- Privati titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo l nostro p
- Servizi di progettazione e direzione lavori
- Lavori pubblici edili e di ingegneria civile
- Interventi di:
- costruzione
- ristrutturazione
- manutenzione
- adeguamento
Manutenzioni e impianti: nei servizi e lavori di manutenzione di immobili e impianti si applicano solo i criteri pertinenti all’oggetto dell’affidamento. Ciò vuol dire che, se devo effettuare un intervento di manutenzione ad una facciata di un edificio, l’applicazione dei CAM riguarderà solo quella facciata e l’intervento richiesto.
I CAM si applicano anche a:
- Edifici tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- Immobili di valore storico, culturale e testimoniale
QUALI CERTIFICAZIONI SONO RICHIESTE DAL DECRETO
Quando parliamo di Criteri Ambientali Minimi, non stiamo parlando di una norma “per pochi addetti ai lavori”: il Decreto CAM coinvolge un intero ecosistema di professionalità senza le quali i criteri stabiliti nel decreto resterebbero solo cosa formale e non applicata.
Il decreto richiede che progettazione, direzione lavori ed esecuzione siano affidate a soggetti competenti, formati e la cui esperienza sia dimostrabile. Tale richiesta è da considerarsi condizione operativa per la conformità dell’intervento.
Vediamo brevemente le richieste per:
PROGETTISTI:
Allo scopo di favorire la formazione e la specializzazione dei tecnici costituenti il gruppo di progettazione, il decreto dice espressamente che al “prestatore di servizi di architettura e ingegneria” verrà attribuito un punteggio per la sua pregressa formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile, dimostrata da certificato rilasciato da un Organismo accreditato.
Le competenze dei progettisti riguardano:
- competenze in sostenibilità ambientale ed energetica;
- conoscenza di strumenti come:
- LCA (Life Cycle Assessment);
- analisi del ciclo di vita dell’edificio;
- capacità di integrare i CAM fin dalle prime fasi progettuali;
- esperienza documentata in interventi conformi ai CAM;
Agli operatori, oltre alla comprovata capacità ed esperienza nell’eseguire l’intervento per cui sono chiamati in cantiere, è richiesto, in taluni casi, anche di certificare le proprie competenze. È il caso ad esempio, dei posatori di sistemi compositi di isolamento termico, le cui competenze vengono certificate in conformità alla norma UNI 11716; o del personale tecnico addetto all’esecuzione delle prove non distruttive, le cui competenze vengono certificate in base alla norma UNI 11931.
IMPRESE e DIRETTORI DEI LAVORI, infine, devono supervisionare ai requisiti obbligatori riguardanti sia gli operatori, affinché abbiano competenze certificate, sia i materiali e i prodotti (ad esempio rispetto alla marcatura ce in conformità alla norma EN 1090-1).
Per rissumere l’obiettivo del Decreto è chiaro:
- ridurre l’impatto ambientale delle opere;
- limitare consumi e sprechi;
- favorire sostenibilità, efficienza e qualità lungo tutto il ciclo di vita dell’opera;
- Assicurare che le attività ricadenti nell'abito di applicazione siano svolte da persone competenti le cui attività e competenze siano verificate e tracciabili.
