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NUOVO DECRETO CAM (Criteri ambientali minimi) IN VIGORE DAL 2 FEBBRAIO 2026

NUOVO DECRETO CAM (Criteri ambientali minimi) IN VIGORE DAL 2 FEBBRAIO 2026

Facciamo chiarezza su requisiti e ambiti di applicazione


Dal 2 febbraio 2026 entra ufficialmente in vigore il Decreto CAM – Criteri Ambientali Minimi, un passaggio chiave per il settore edilizio e delle opere pubbliche. E non riguarda solo la Pubblica Amministrazione.

A CHI SI APPLICANO E QUANDO?
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) non sono opzionali e si applicano a un’ampia platea di soggetti e interventi. Rappresentano uno strumento trasversale, che coinvolge pubblico e privato. Conoscerli è il primo passo per evitare errori, contenziosi e rallentamenti.
Chi è obbligato ad applicarli:
  • Enti pubblici e stazioni appaltanti
  • Concessionari
  • Privati titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo l nostro p
A quali interventi si applicano:
  • Servizi di progettazione e direzione lavori
  • Lavori pubblici edili e di ingegneria civile
  • Interventi di:
    • costruzione
    • ristrutturazione
    • manutenzione
    • adeguamento
👉 Se l’intervento riguarda solo una parte dell’opera, i CAM si applicano limitamente alla porzione interessata.

🔧 Manutenzioni e impianti: nei servizi e lavori di manutenzione di immobili e impianti si applicano solo i criteri pertinenti all’oggetto dell’affidamento. Ciò vuol dire che, se devo effettuare un intervento di manutenzione ad una facciata di un edificio, l’applicazione dei CAM riguarderà solo quella facciata e l’intervento richiesto.
I CAM si applicano anche a:
  • Edifici tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  • Immobili di valore storico, culturale e testimoniale
Con l’eccezione dei criteri ambientali minimi o premianti che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare.

QUALI CERTIFICAZIONI SONO RICHIESTE DAL DECRETO
Quando parliamo di Criteri Ambientali Minimi, non stiamo parlando di una norma “per pochi addetti ai lavori”: il Decreto CAM coinvolge un intero ecosistema di professionalità senza le quali i criteri stabiliti nel decreto resterebbero solo cosa formale e non applicata.
Il decreto richiede che progettazione, direzione lavori ed esecuzione siano affidate a soggetti competenti, formati e la cui esperienza sia dimostrabile. Tale richiesta è da considerarsi condizione operativa per la conformità dell’intervento.

Vediamo brevemente le richieste per:

PROGETTISTI:
Allo scopo di favorire la formazione e la specializzazione dei tecnici costituenti il gruppo di progettazione, il decreto dice espressamente che al “prestatore di servizi di architettura e ingegneria” verrà attribuito un punteggio per la sua pregressa formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile, dimostrata da certificato rilasciato da un Organismo accreditato.
Le competenze dei progettisti riguardano:
  • competenze in sostenibilità ambientale ed energetica;
  • conoscenza di strumenti come:
    • LCA (Life Cycle Assessment);
    • analisi del ciclo di vita dell’edificio;
  • capacità di integrare i CAM fin dalle prime fasi progettuali;
  • esperienza documentata in interventi conformi ai CAM;
OPERATORI:
Agli operatori, oltre alla comprovata capacità ed esperienza nell’eseguire l’intervento per cui sono chiamati in cantiere, è richiesto, in taluni casi, anche di certificare le proprie competenze. È il caso ad esempio, dei posatori di sistemi compositi di isolamento termico, le cui competenze vengono certificate in conformità alla norma UNI 11716; o del personale tecnico addetto all’esecuzione delle prove non distruttive, le cui competenze vengono certificate in base alla norma UNI 11931.

IMPRESE e DIRETTORI DEI LAVORI, infine, devono supervisionare ai requisiti obbligatori riguardanti sia gli operatori, affinché abbiano competenze certificate, sia i materiali e i prodotti (ad esempio rispetto alla marcatura ce in conformità alla norma EN 1090-1).


Per rissumere l’obiettivo del Decreto è chiaro:
  • ♻️ ridurre l’impatto ambientale delle opere;
  • 📉 limitare consumi e sprechi;
  • 🌍 favorire sostenibilità, efficienza e qualità lungo tutto il ciclo di vita dell’opera;
  • Assicurare che le attività ricadenti nell'abito di applicazione siano svolte da persone competenti le cui attività e competenze siano verificate e tracciabili.
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